UNA SCUOLA ANCHE PER GLI IMMIGRATI
O SOLTANTO DEGLI IMMIGRATI PER I NUMERI DELLA SCUOLA?
(di Bruno Demasi)
Quanti sono nella Piana di Gioia Tauro realmente gli immigrati che di
anno in anno, anzi di giorno in giorno raggiungono i nostri paesi e le nostre
campagne? E quanti vi rimangono? E quanti dei loro figli minori di 16 anni
assolvono a quell’espressione ormai burlesca chiamata “obbligo scolastico”,
che invece più verosimilmente andrebbe sostituita con quel “Diritto alla formazione”, di cui
tanta legislazione italiana sia a
livello centrale sia a livello periferico ha sempre minimizzato , se non rifiutato caparbiamente,
ogni ratio?
E’ un dato di fatto che, pur in presenza di una normativa
sovrabbondante, pur in presenza di eventi-bomboniera di cui ci deliziano i media quotidianamente, modalità realmente efficaci di prevenzione del fenomeno del mancato assolvimento dell’obbligo
scolastico da parte di tanti minori, e in particolare dei minori figli di
immigrati, non si riesce a trovarne o a metterne in atto in un’azione realmente
sinergica tra scuole, comuni, prefetture, questure, tribunali dei Minori,
agenzie educative e formative varie.
In questo post, rispetto agli altri forse molto prolisso, cerco di
mettere a fuoco una situazione e una
normativa magmatiche, che probabilmente,
anche a causa della loro farraginosa complessità, prestano facilmente il fianco
a una situazione molto ampia o quasi generalizzata di inosservanza o di
osservanza solo formale, comunque di quasi totale inefficacia.
I minori stranieri comunque presenti sul
territorio italiano hanno il diritto e il dovere all’istruzione; per essi
valgono i principi di vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico.
Le scuole pubbliche sono tenute ad accoglierli. E tale diritto
all’istruzione scolastica dei minori stranieri arrivati in Italia legalmente
(assieme ai genitori con permesso di soggiorno) o clandestinamente
(assieme ad adulti privi di permesso ovvero giunti ‘non accompagnati’) è
affermato da:
- Costituzione della Repubblica Italiana
(Artt.10,30,31,34);
- Convenzioni di diritto internazionale;
- Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dallo Stato
italiano con legge 4/8/1955, n.848. In particolare art.2 del
protocollo addizionale: “ A nessuno può essere interdetto il diritto
all’istruzione. Lo Stato, nell’attività che svolge nel campo
dell’educazione e dell’insegnamento, rispetterà il diritto dei genitori di
assicurare questa educazione e questo insegnamento secondo le loro
convinzioni religiose e filosofiche”:
- Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo (adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il
10/12/1948;
- Dichiarazione
dei Diritti del Fanciullo ( ONU, 20 Novembre 1959);
- Convenzione internazionale sui diritti
dell’infanzia (ONU, 20.11.1989, ratificata dallo Stato italiano con
legge 27/5/1991, n.176);
- Direttiva CEE n.486/77;
- Patto internazionale sui diritti
civili e politici (ONU, 16/12/1966, entrato in vigore il 23/3/1976).
In particolare l’ art.24: “Ogni
fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, l’origine
nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, ha diritto a
quelle misure protettive che richiede il suo stato minorile, da parte
della famiglia, della società e dello Stato”;
- Patto
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ONU,
16/12/1966, entrato in vigore il 23/3/1976);
- Norme dello Stato italiano:
ne esisterebbe un elenco lunghissimo e riguardante aspetti tra loro non di
rado contraddittori. Mi limito a citare solo due tra le fonti normative più
recenti che in qualche modo vorrebbero sintetizzare tutta la produzione pregressa:
. * * *
Ma torniamo al
nostro assunto originario: i minori
stranieri, comunque presenti sul suolo italiano,
sono soggetti
all’obbligo scolastico;
l’iscrizione alle classi della scuola dell’obbligo va accolta in qualsiasi
momento dell’anno, in coincidenza con il loro arrivo sul suolo nazionale
(D.P.R. n.394/99, art. 45, C.M. del 23/03/2000 n.87 e C.M. del 05/01/2001, n.3
). Essi vanno accolti anche se sprovvisti di permesso di
soggiorno o privi di documentazione (art. 45 del DPR n.394/99).Il caso
di minori che abbiano superato il 15° anno di età è considerato nel Decreto
Ministeriale n.323 del 9 agosto 1999, applicativo della legge n.9/99
(elevamento dell’obbligo scolastico): qualora il minore possa attestare con
documentazione idonea di “avere osservato per almeno nove anni le norme
sull’obbligo scolastico” è prosciolto dall’obbligo scolastico e quindi non può
essere accolto nelle classi della scuola media.
La norma sull’obbligo non dice esplicitamente quali
conseguenze derivino nei casi, abbastanza frequenti, di quei minori
(italiani o stranieri che siano) che si trovano tra il 15° e il 18° anno
di età e che non possono attestare di avere osservato l’obbligo scolastico
(almeno, come definito in Italia) per almeno nove anni. L’unica deduzione
logica dal testo del Decreto del ’99 è la constatazione che essi non sono
prosciolti dall’obbligo e che non viene esplicitata la necessità
del completamento della frequenza della scuola media sino al 18° anno,
possibilità, invece, positivamente riconosciuta per i minori portatori
di handicap, che hanno il diritto a permanere nella scuola
dell’obbligo fino al 18° anno (come previsto dall’art. 316, comma I, del
D.Lvo n.297/94.
Iscrizione ai
corsi per adulti presso istituti secondari di II grado
Ai corsi serali per lavoratori presso istituti
secondari di II grado la domanda d’iscrizione va presentata, di norma, entro il
15 settembre (C.M. n. 311/99 e n.3/2001).Possono chiedere l’iscrizione coloro
che hanno compiuto il 15° anno d’età e dimostrino che stanno svolgendo attività
lavorativa (con attestazione da parte del datore di lavoro o esibizione del
libretto del lavoro). Naturalmente, per iscriversi è necessario il possesso
della licenza media, o idonea attestazione di avere compiuta nel Paese
d’origine una carriera scolastica pari alla scuola dell’obbligo (attestata nei
modi sopra detti), ed essere in possesso dei requisiti indicati al precedente
punto 3.1.Il permesso di soggiorno per motivi di studio è ammesso per stranieri
in maggiore età ovvero per i minorenni affidati (art.32 del D.L.vo
286/98, modificato dall’art.25 della legge 189/02).
Inserimento degli
alunni stranieri nelle classi
L’iscrizione ad una determinata classe di un alunno
extracomunitario sprovvisto di carriera scolastica pregressa riconoscibile va operata
tenendo conto dell’età anagrafica e delle competenze raggiunteIl minore
proveniente dall’estero viene iscritto, in via generale, alla classe
corrispondente all’età anagrafica (art.45 del D.P.R.n.394/99). Laddove non si
possano accertare le generalità del minore, si considerano valide quelle
dichiarate (salvo accertamento che le smentisca). Il collegio dei docenti ha la competenza di deliberare ordinamento di studi del
Paese d’origine del richiedente;2) delle competenze, abilità e livelli
di preparazione dell’alunno ;4) del corso di studi eventualmente
seguito ;3) del titolo di studio eventualmente posseduto (idoneamente
certificato).
l’assegnazione
ad una classe diversa tenendo conto:1) dell’
L’iscrizione può essere decida dalla scuola per una
classe diversa a quella corrispondente all’età anagrafica; per classe diversa
s’intende non solo la classe inferiore, ma anche quella superiore. Nel determinare la classe cui va iscritto l’alunno straniero sprovvisto
di documentazione idonea, si deve tenere conto che una volta
avviata, la sua carriera scolastica nella scuola pubblica italiana segue
del tutto le norme generali e quindi, nel prosieguo di tempo, non
si potranno più ‘correggere’errori di valutazione iniziali. E’questo il caso
non raro di minori che al momento dell’accoglienza vengono iscritti a 2-3
classi, o anche più, inferiori a quelle cui essi dovrebbero essere
iscritti per età, ritenendo che questo ‘abbassamento’di classe sia quello più
congruente con le competenze linguistiche e strumentali riscontrate nell’alunno
al momento dell’ingresso (naturalmente, quasi sempre inferiori a
quelle degli alunni che hanno svolto il loro percorso tutto in scuole
italiane). Dopo qualche tempo, solitamente si registra nell’alunno (più maturo,
per vari aspetti rispetto ai più giovani compagni di classe) un buon
recupero sul piano degli apprendimenti e la scuola, allora, si
rende conto del paradossale e poco utile divario fra l’età del minore e quella
dei coetanei di classe, ma non trova, a questo punto, strumenti giuridici
per farlo transitare ad una classe superiore, più congruente con la sua
condizione. Per evitare questo grave errore, quindi, il criterio dell’età
deve restare quello prevalente nel decidere l’assegnazione alla classe; gli
apprendimenti vanno, piuttosto, sostenuti con azioni di recupero
individualizzate e con modalità flessibili di lavoro attuate nei primi mesi di
inserimento. In ogni caso, l’eventuale perdurare di gravi carenze negli
apprendimenti potrà essere valutata, a conclusione dell’anno scolastico
ai fini di una non ammissione alla classe successiva.
Premesse all’azione educativa
L’elaborazione di un percorso formativo non
può che essere personalizzato, evitando di cadere in generalizzazioni o
in schemi validi per tutti. Va posta sicuramente attenzione alla cultura di
provenienza dei minori, ma anche alle capacità e alle caratteristiche
individuali di ciascuno di essi, dato che le differenze inter-individuali
sono altrettanto e forse anche più rilevanti di quelle inter-culturali (rischio
degli ‘stereotipi’).
Gli alunni
stranieri, che vanno visti, innanzitutto come bambini e ragazzi, non sono
tutti uguali: ognuno di si
devono distinguere i soggetti di recente immigrazione da quelli il cui arrivo è
più remoto”, ricordava la C.M. 301/89). L’elaborazione di un
percorso formativo non può che essere personalizzato, senza cadere in
generalizzazioni o in schemi validi per tutti. Va posta attenzione alla
cultura di provenienza dei minori, ma anche alle capacità e alle caratteristiche
individuali di ciascuno di essi, dato che le differenze inter-individuali
sono altrettanto e forse anche più rilevanti di quelle inter-culturali (si
corre sempre il rischio di considerare gli stranieri secondo degli ‘stereotipi’).
essi ha capacità, interessi, livelli di competenza e
componenti di personalità propri. Al momento del loro presentarsi a scuola i
minori hanno già una loro storia culturale e differenti condizioni
maturate nel caso di pregresso soggiorno nel nostro Paese ( “…
Un aspetto,
diffusamente presente nella normativa internazionale e nazionale, è quello che
si riferisce alla salvaguardia dell’identità culturale di minori. La
Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, art.29 prevede: “ Gli
Stati parti concordano che l’educazione …deve tendere a [ ..]. inculcare
al fanciullo il rispetto dei genitori, della sua identità, della sua lingua e
dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del Paese in
cui vive, del Paese di cui è originario e delle civiltà diverse dalla
propria...”.L’art.115 del T.U., richiamando la Direttiva CEE
n.77/486, precisa che per i figli di stranieri dei Paesi della Comunità
europea la “programmazione educativa deve comprendere apposite attività di
sostegno o di integrazione, in favore dei medesimi, al fine di a) adattare
l’insegnamento delle lingua italiana e delle altre materie di studio alle loro
specifiche esigenze;b) promuovere l’insegnamento della lingua e della cultura
del paese d’origine coordinandolo con l’insegnamento delle materie obbligatorie
comprese nel piano di studi”.
Per la
realizzazione degli obiettivi sopra indicati l’ordinamento scolastico
italiano non prevede interventi diretti, quali l’assegnazione o
l’utilizzo di docenti con competenze nella lingua d’origine degli alunni
stranieri; tali misure, infatti, dovrebbero essere realizzate con il
concorso o dello Stato straniero cui appartiene il gruppo, analogamente a
quanto lo Stato italiano fa con i figli dei cittadini migranti all’estero, o di
altri soggetti (enti locali, associazioni di volontariato), con la messa a
disposizione della scuola di risorse da impiegare in attività di natura
integrativa.
Strumenti e fondi per organizzare e gestire
risorse per l’integrazione
Premesso che l’uso sovrabbondante e scarsamente mirato di fondi europei FSE (
che da soli , e in minima parte, basterebbero a finanziare un’azione di
accoglienza seria e produttiva di questi minori
in tutte le scuole statali e paritarie) nelle scuole fino a questo
momento non ha mai dato origine ad una seria e indispensabile integrazione dei
minori immigrati, si può comunque osservare che la scuola autonoma ha
nell’elaborazione del POF lo strumento fondamentale per la ricerca di modalità
flessibili e individualizzate nel
definire percorsi integrativi per gli
alunni stranieri. L’autonomia gestionale consente di impiegare figure educative
diverse ( anche di madrelingua) da inserire nell’azione a favore dei minori
stranieri.
Fino ad alcuni
anni fa tuttavia non esisteva una normativa
appositamente pensata per affrontare la problematica dell’inserimento
degli alunni stranieri. Varie disposizioni, nate per integrare i portatori di
handicap e sperimentare soluzioni didattiche innovative e flessibili, sono
state adattate per far fronte alle nuove esigenze poste dall’immigrazione,
iniziata nel Veneto sul finire degli anni ’80 del secolo scorso.
Successivamente, la problematica è stata oggetto di provvedimenti legislativi e
di contratti nazionali di lavoro del personale scolastico. Attualmente,
il quadro normativo imperniato sul conferimento alle scuole dell’autonomia gestionale
(previsto a partire dalla legge n.59 del 1997), rappresenta sicuramente lo
strumento principale per affrontare tutti quegli aspetti, come quello
dell’integrazione degli stranieri, che richiedono la costruzione di appropriate
e specifiche soluzioni.
L’accoglienza e
l’inserimento degli alunni stranieri richiedono certamente risorse
aggiuntive di personale ed economiche per realizzare interventi
appropriati, che non possono effettuarsi con gli ordinari mezzi a
disposizione e non sempre sono collocabili all’interno della comune
programmazione curricolare.Fino a poco fa l’unico strumento su cui poteva far
leva la scuola era l’organico del personale docente d’istituto,
all’interno del quale ricavare qualche unità di personale da impiegare a tempo
pieno o parziale in attività di recupero individualizzato o per attività
d’integrazione coinvolgenti la generalità degli alunni. E, soprattutto, gli
uffici scolastici provinciali potevano fino a qualche anno fa destinare,
all’interno della dotazione organica provinciale (d.o.p.), unità di
personale da utilizzare per progetti di inserimento di alunni stranieri e
nomadi.
Le criminali restrizioni poste dalle leggi finanziarie
al numero delle classi e agli organici
del personale hanno progressivamente limitato la disponibilità di
posti-insegnante impiegabili allo scopo e l’abolizione della “d.o.p.”, a
seguito dell’introduzione dell’organico funzionale di circolo e dell’autonomia
scolastica, hanno fatto venire meno le possibilità e le ragioni stesse di
‘integrazioni’d’organico operate a livello amministrativo regionale o
provinciale. Ma anche l’avvento dell’organico funzionale di circolo/istituto,
unito all’aumento medio di alunni per classe, rende difficile alla
scuola ricavare dal monte-ore dell’orario di servizio dei docenti
(assegnati sulla base del numero delle classi e degli alunni) sufficienti
risorse per mettere in atto azioni e progetti per l’integrazione degli
alunni stranieri.Più concreta possibilità di progettazione e d’intervento è
stata aperta dal conferimento della personalità giuridica a tutti gli
istituti nel quadro dell’autonomia scolastica, la quale, in qualche modo
sposta il baricentro delle risorse dall’organico del personale al budget
di bilancio dell’istituto.
Le scuole,
usufruendo dei finanziamenti ministeriali e di eventuali altre
fonti (enti locali, associazioni, etc), possono programmare e
realizzare una serie di attività didattiche, che vanno dagli interventi mirati
al rafforzamento delle conoscenze di base negli alunni stranieri (corsi di
lingua italiana, recupero abilità cognitive di base) ad azioni volte a
coinvolgere la generalità degli alunni, nell’ottica di un confronto multi-culturale
e dell’acquisizione di un fondato senso del rispetto reciproco: pacchetti
formativi per l’accoglienza e la conoscenza dell’ambiente ospite, laboratori
multi-culturali musicali, teatrali, linguistici.
Ma tutto ciò
comporta grande attenzione e grande cura nell’impiego delle risorse, anche
delle briciole!!
Tutela
sanitaria
Non si può
trascurare un elemto anch’esso fondamentale strettamente connesso con la
scolarizzazione dei minori stranieri, la
tutela sanitaria! Anche se entrati in
territorio italiano in modo non regolare, vanno loro assicurate le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale. In particolare, l’art. 35 del
Testo Unico (D.L.vo n.286/98) assicura: b) la tutela della salute del minore
in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;c) le
vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di
prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni.
Strategie didattiche per l’integrazione (in
sintesi)
L’integrazione
dell’alunno straniero, partendo da un rapporto di aiuto e di comprensione
realmente interculturale ( quanti oziosi e costosi convegni inutili sono stati
realizzati sull’interculturalità senza alcuna ricaduta, sia pur minima, nel
concreto), deve mirare al raggiungimento di una solida competenza nelle
abilità e conoscenze di base, per renderlo capace di inserirsi
autonomamente nel nostro contesto scolastico.
Nella programmazione di azioni mirate
all’integrazione degli alunni stranieri occorre tenere realmente presenti
alcune elementari istanze educative
quasi sempre disattese:
a.
Partire non solo da ciò che l’alunno straniero “non sa”, ma anche
dalla sua esperienza, dal suo sfondo emotivo-relazionale e dal suo
patrimonio culturale (vedasi anche l’art. 45, comma IV, del D.P.R.
n.394);b. Cercare di stabilire fin dall’inizio un rapporto con le famiglie
degli alunni stranieri e di comunicare quanto più efficacemente possibile con
esse, avvalendosi, se necessario, di ‘mediatori culturali[;c. Prevedere
non solo attività individuali di ‘recupero’, ma attività che coinvolgano
l’intera comunità scolastica e, possibilmente, anche quella esterna locale, per
sollecitare l’attenzione alla multi-cultura e per avviare una corretta
educazione interculturale (progetti di accoglienza, momenti di incontro aperti
alla comunità locale, laboratori multi-culturali, attenzione ai vari patrimoni
etnici nel dotare la biblioteca e le raccolte multimediali della scuola,
incontri con associazioni e rappresentanze di stranieri).d. Essere consapevoli
che l’integrazione non può avvenire senza il conseguimento di solide competenze
di base. Particolare attenzione iniziale va posta al sostegno linguistico
(eventualmente, effettuato anche in orario aggiuntivo a quello normale),
svolto a cura di personale docente o anche da idonei esperti esterni con
contratto d’opera, usufruendo delle risorse economiche e delle possibilità
gestionali proprie dell’autonomia scolastica;e. Attenzione e valorizzazione per
la lingua e cultura del Paese di origine, con il ricorso anche a “mediatori culturali” reperiti fra il
volontariato o la comunità d’appartenenza del minore (assimilabili
giuridicamente ad esperti esterni );f.
Attività di recupero e sostegno individualizzato (senza, però, arrivare a
compromettere l’integrazione in un gruppo-classe), utilizzando tutte le risorse
possibili (ore di contemporaneità) nell’ambito dell’organico funzionale
di scuola materna ed elementare, delle ore a disposizione per il
completamento cattedra nelle scuole secondarie; prestazioni in
orario aggiuntivo dei docenti.